Come già previsto dalla normativa ADR ogniqualvolta si effettua un trasporto di merci pericolose (con il termine merci per ADR si intende sia un prodotto sia un rifiuto pericoloso) è sempre obbligatorio riportare nel documento di trasporto il peso effettivo della merce oggetto del trasporto.
Quest’obbligo non è sempre rispettabile quando si parla di rifiuti, tra l’altro va in netto contrasto con la Legge sui rifiuti T.U.A. che prevede la possibilità di riportare il peso presunto.
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